SEZIONE I - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Art. 72 - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) “trasporto di dati”:

    i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

    b) “interoperabilità di base”:

    i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

    c) “connettività”:

    l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

    d) “interoperabilità evoluta”:

    i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

    e) “cooperazione applicativa”:

    la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 73 - Sistema pubblico di connettività (SPC)

  1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
  2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonchè la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
  3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
    1. sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
    2. economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
    3. sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 74 - Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

  1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.