SEZIONE II - Sistema pubblico di connettività SPC

Art. 75 - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all\’articolo 2, comma 2.
  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
  3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.

Art. 76 - Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività

  1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 77 - Finalità del Sistema pubblico di connettività

  1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:
  1. fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
  2. garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
  3. fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
  4. fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;
  5. realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
  6. garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 78 - Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

  1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all\’articolo 71, comma 1-bis.
  2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
2-bis.
Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all\’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi Voce tramite protocollo Internet (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter.
Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater.
Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia

Art. 79 - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività

  1. è istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: Commissione, preposta agli indirizzi strategici del SPC.
  2. La Commissione:
    1. assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
    2. approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
    3. promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
    4. promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all\’articolo 71;
    5. definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all\’articolo 82;
    6. dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all\’articolo 82;
    7. verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
    8. promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
  3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 80 - Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività

  1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
  2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico è rinnovabile.
  3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.
  4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: CNIPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
  6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all\’articolo 87.

Art. 81 - Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione

  1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all\’articolo 2, comma 2.
  2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 82 - Fornitori del Sistema pubblico di connettività

  1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all\’articolo 77.
  2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall\’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
  3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.
  4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
    1. disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
    2. esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
    3. possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
    4. possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
    1. possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;
    2. possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83 - Contratti quadro

  1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all\’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
  2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 84 - Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

  1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all\’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.