Sezione III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali¶
Art. 12 - Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa¶
- Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
- 1-bis.
- Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
- 1-ter.
- I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
- Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all\’articolo 71.
- Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
- Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
- Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 71.
- 5-bis.
- Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati.
Art. 13 - Formazione informatica dei dipendenti pubblici¶
- Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 14 - Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali¶
- In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
- Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all\’articolo 71.
- Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
- 3-bis.
- Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.
Art. 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione¶
- La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all\’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
- In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all\’articolo 71.
- La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.
Art. 16 - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie¶
- Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione
e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani
di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo
dei sistemi informativi:
- definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
- valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
- sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
- promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
- detta norme tecniche ai sensi dell\’articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17 - Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie¶
- Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione
definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un
centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione;
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
- 1-bis.
- Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.
Art. 18 - Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica¶
- È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
- La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all\’articolo 17.
- La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.
- La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
- La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19 - Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego¶
- È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
- All’onere derivante dall’attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.